Pubblicate il 03 settembre 2020 le modifiche del cd. “Pacchetto Economia Circolare”:
- in G.U. dell’11 settembre è stato pubblicato il Dlgs 116 del 03 settembre 2020 che modifica la parte IV del D.Lgs. 152/2006 in materia di rifiuti e imballaggi. Le novità apportate dal decreto al D.Lgs 152/2006 entreranno in vigore il 26 settembre 2020;
- in G.U. del 12 settembre 2020 sono stati pubblicati invece, il Dlgs 118, che modifica il D.Lgs. 188/2008 in materia di pile e accumulatori e il D.Lgs. 49/2014 relativo ai Raee, e il Dlgs 119, che modifica il D.Lgs. 209/2003 relativo ai veicoli fuori uso. Le novità apportate dal D.Lgs. 03 settembre 2020, n. 118 entreranno in vigore il 27 settembre 2020;
- in G.U. del 14 Settembre 2020 è stato pubblicato il D.Lgs 121 che modifica il D.Lgs 36/2003 in materia di discariche di rifiuti. Le novità apportate dal D.Lgs. 03 settembre 2020, n. 121 entreranno in vigore il 29 settembre 2020.
Significative le modifiche agli articoli 190 e 193 relativi a registri e formulari; la principale per i registri è rappresentata dall’introduzione del termine cronologico da apporvi; con la dicitura di registro cronologico vengono dettati i termini temporali entro i quali dev’essere effettuata la registrazione da parte dei soggetti obbligati; resta in sospeso invece aspettare il decreto per l’introduzione registro digitale e dunque si continuerà con il modello cartaceo previsto dal D.M.148/98.
Novità introdotte anche in merito ai formulari (Articolo 193) tra le quali la chiarita modalità di restituzione della IV copia del formulario, che può avvenire anche a mezzo PEC a patto che il trasportatore conservi l’originale della copia inviata o la restituisca al produttore.
Introdotta disposizione specifica che prevede la conservazione di registri e formulari per 3 anni e non più per 5.
Nulla cambia nelle regole per il cd. deposito temporaneo se non che le stesse sono state trasposte in un preciso articolo dedicato.
Altra novità riguarda le operazioni di invio dei rifiuti alle operazioni D13, D14 e D15: il produttore deve oggi possedere anche un attestato di avvenuto smaltimento rilasciato dall’impianto di destino successivo che effettua le reali operazioni di smaltimento (da D1 a D12).
Ultima ma non per importanza, la ridefinizione dei rifiuti assimilati agli urbani con lo scopo del raggiungimento degli obiettivi posti dall’Europa in fatto di raccolta differenziata.