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Conversione dei Decreti “Rilancio” e “Semplificazioni”: novità in materia di rifiuti, VIA e siti contaminati

15 Settembre 2020TEAM PARegole

Con Legge 17 luglio 2020, n. 77, in vigore dal 19 luglio 2020, il Parlamento ha convertito il c.d. Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) introducendo alcune significative modifiche in materia ambientale.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020 è stata invece pubblicata la Legge 120/2020 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (c.d. Decreto Semplificazioni) con l’introduzione di altrettante importanti modifiche, tra gli altri, in tema di VIA e di siti contaminati.

Queste le principali novità introdotte delle due conversioni in legge:

Abrogazione della disciplina derogatoria in materia di deposito temporaneo di rifiuti

L’art. 113-bis del D.L. n. 18/2020, introdotto dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione del c.d. Decreto “Cura Italia”, aveva previsto che il deposito temporaneo di rifiuti (cfr. art. 183, comma 1, lett. bb), numero 2, D.lgs. n. 152/2006, di seguito anche “T.U. Ambiente”) fosse “consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi”. L’art. 228-bis del c.d. Decreto Rilancio, introdotto in sede di Legge di conversione, ha ora abrogato il menzionato articolo 113-bis, reintroducendo la previgente disciplina in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti di cui all’articolo 183 del T.U. Ambiente.

Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale (VIA)

L’art. 50 del Decreto c.d. Semplificazioni così come convertito in legge ha modificato in molteplici sue parti la disciplina in materia di VIA contenuta alla Parte Seconda, Titoli I e III, del DLgs 152/2006, intervenendo sia sui termini procedimentali sia sulle procedure, nella prospettiva specifica di evitare ritardi e blocchi nel rilascio degli atti.

Tra le modifiche di maggiore interesse, si annoverano:

  • art. 5, comma 1, lettera g): al secondo periodo il testo modificato prevede che, ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, il proponente presenti il progetto di fattibilità come definito dall’articolo 23 D.lgs. n. 50/2016, o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito dall’articolo 23 del medesimo decreto, ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Rispetto al testo previgente, il Legislatore ha inteso dunque specificare il grado di dettaglio della progettazione su cui si basa lo studio di impatto ambientale;
  • art. 7-bis: il Decreto Legge ha previsto l’inserimento del comma 2-bis “Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della  presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del  mare,del  Ministro  dello   sviluppo   economico,   del   Ministro   delle infrastrutture e dei trasporti  e  del  Ministro  per  i  beni  e  le attivita’ culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento  e  Bolzano,  individua,  con  uno  piu’  decreti, successivamente aggiornati, ove necessario, con  cadenza  semestrale, le tipologie di progetti e le opere necessarie per  l’attuazione  del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima  (PNIEC),  nonche’ le aree non idonee alla  realizzazione  di  tali  progetti  o  opere, tenendo  conto  delle  caratteristiche   del   territorio,   sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e  morfologiche  e  delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti  di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare riferimento all’assetto idrogeologico e alle vigenti  pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilita’ a VIA o  a  VIA in sede statale ai sensi del comma 2” del comma 2-ter “L’individuazione delle aree di cui  al  comma  2-bis  deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti  climatici,  nonche’  delle  esigenze   di   tutela   del patrimonio  culturale  e  del  paesaggio,  delle  aree   agricole   e forestali, della qualita’ dell’aria e dei corpi idrici e  del  suolo, tenuto conto  dei  suoli  degradati  le  cui  funzioni  ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo” e del comma 2-quater “Per la realizzazione delle opere di cui  al  comma  2-bis occorre privilegiare,  ove  possibile,  l’utilizzo  di  superfici  di strutture  edificate,  comprese   le   piattaforme   petrolifere   in disuso“;
  • art. 8: dopo il comma 2, è stato inserito il comma 2-bis, recante l’istituzione della Commissione Tecnica PNIEC per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati in sede di decreto di cui al punto precedente;
  • art. 20: il Decreto in esame ha modificato l’articolo 20 del DLgs 152/2006 introducendo l’istituto della consultazione preventiva, specificamente volto a consentire al proponente di “richiedere, prima di presentare il progetto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g), una fase di confronto con l’autorità competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l’autorità competente trasmette al proponente il proprio parere”;
  • artt. 27 e 27-bis: sono state introdotte modifiche all’art. 27 recante la disciplina dell’istituto del Provvedimento Unico in materia Ambientale (PUA) al fine di incentivarne l’utilizzo mediante la riduzione dei tempi procedimentali e la previsione della conferenza di servizi in modalità simultanea. La riduzione dei tempi procedimentali è stata analogamente disposta all’art. 27-bis in materia di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).

Modifica della disciplina in materia di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening)

Il menzionato articolo 50 del D.L. n. 76/2020 ha interamente riformato anche la disciplina del procedimento c.d. di screening, contenuta all’articolo 19 del DLgs 152/2006.

In particolare, il nuovo articolo 19, applicabile alle istanze che saranno presentate a partire dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, prevede, in sintesi, uno snellimento dei tempi di esame dei progetti sottoposti a verifica nonché una disciplina specifica in materia di esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dell’Amministrazione.

Con riferimento ai nuovi termini procedimentali della verifica di assoggettabilità a VIA, le modifiche all’art. 19 prevedono che “2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l’autorità competente verifica la completezza e l’adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richieste inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione. […] 4. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall’avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni. […] 6. L’autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all’ubicazione o alle dimensioni del progetto, l’autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l’adozione del provvedimento di verifica. […].”

Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica

L’art. 52 del Decreto “Semplificazioni” così come convertito in legge ha introdotto nel DLgs 152/2006 l’art. 242-ter, recante la nuova disciplina semplificata per la realizzazione di interventi ed opere all’interno dei siti oggetto di bonifica.

L’articolo in questione ha previsto al comma 1 che “Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l’installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti” a condizione che i suddetti interventi ed opere non pregiudichino né interferiscano con il completamento della bonifica né determino rischi per la salute dei lavoratori e dei fruitori dell’area.”

Il comma 2 prevede, in via generale, che la valutazione della compatibilità delle opere ed interventi elencati al comma 1 con il completamento della bonifica del sito spetti all’Autorità competente per il procedimento di bonifica.

Il comma 3 prevede che il Ministero dell’Ambiente, per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le Regioni, per le restanti aree, definiranno con rispettivi atti i criteri e le procedure di valutazione degli interventi ed opere di cui al predetto comma 1 nonché le categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell’Autorità competente. Nelle more dell’adozione degli atti di competenza del Ministero dell’Ambiente e delle Regioni, i criteri e le procedure per la valutazione delle opere ed interventi da realizzare nei siti oggetto di bonifica sono contenuti nel comma 4 dell’art. 242-ter in questione.

Semplificazione delle procedure di bonifica nei siti di interesse nazionale (SIN) sono previste specificatamente all’art. 53 del Decreto “Semplificazioni” così come convertito nella Legge 120/2020, a cui si rimanda il lettore per approfondimenti.

Tag: bonifiche, MATTM, PAUR, PNIEC, rifiuti, siti contaminati, VIA
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